Art. 267
I saggi delle tariffe per imposta sono determinati in base al rapporto fra il fabbisogno e l'ammontare dell'imposta principale sui terreni dovuta all'erario, fermo restando il limite massimo per ettaro stabilito per le tariffe per estensione e coltura.
Testo vigente dal 13 ottobre 1965, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva