Art. 269

Il decreto con il quale il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale approva il fabbisogno dei contributi e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione, le Province, i Comuni, le persone cui fa carico, a norma dell'art. 287, la spesa dell'assicurazione e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro possono ricorrere al Governo della Repubblica contro detto decreto. Il ricorso non sospende l'applicazione dei contributi, salvo gli eventuali conguagli sui contributi degli esercizi successivi. Il decreto che decide sui detti ricorsi costituisce provvedimento definitivo.

Testo vigente dal 13 ottobre 1965, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art269 · fonte su Normattiva