Art. 27
La spesa dell'assicurazione e' a esclusivo carico del datore di lavoro. Chiunque mediante ritenute, dirette o indirette, sulle retribuzioni, sia in denaro, sia in natura, fa concorrere i prestatori d'opera alla spesa dell'assicurazione a cui 6 obbligato ai termini del presente titolo, e' punito con l'ammenda sino a lire quattrocentomila. Le compagnie portuali previste nell'art. 9 hanno il diritto di rivalsa nei confronti delle persone o degli enti, nell'interesse dei quali le operazioni da esse svolte sono compiute.
Testo vigente dal 13 ottobre 1965, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva