Art. 288
Salvo i casi previsti dall'articolo precedente chiunque mediante ritenute sui salari, dirette o indirette, fa concorrere il lavoratore a sostenere le spese dell'assicurazione, e' punito con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.
Testo vigente dal 13 ottobre 1965, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva