Art. 278

Prima di decidere sui reclami che non riguardano semplici errori materiali, ma che investono la liquidazione del contributo per ragioni di merito, l'intendente di finanza deve darne comunicazione all'Istituto assicuratore per le sue deduzioni ed assumere dagli Uffici tecnici erariali o dagli Uffici distrettuali delle imposte le informazioni occorrenti circa le risultanze dei registri catastali. Quando l'Istituto riconosco che lo sgravio e' indiscutibilmente dovuto, ne avverte l'esattore perche' sospenda la riscossione della somma corrispondente e gli concede la tolleranza per la stessa somma nel versamento della rata di prossima scadenza.

Testo vigente dal 13 ottobre 1965, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art278 · fonte su Normattiva