Art. 61 — Art. 9 legge 7 luglio 1901, n. 321
[1]Il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, e' autorizzato ad emanare le disposizioni occorrenti per assicurare la conservazione del nuovo catasto da farsi in due esemplari identici delle mappe e dei registri catastali, da affidarsi l'uno alle Sezioni tecniche catastali, e l'altro agli uffici distrettuali delle imposte.
[2]Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re:
[3]Il Ministro per le finanze:
[4]Mosconi
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti