Art. 61Art. 9 legge 7 luglio 1901, n. 321

[1]Il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, e' autorizzato ad emanare le disposizioni occorrenti per assicurare la conservazione del nuovo catasto da farsi in due esemplari identici delle mappe e dei registri catastali, da affidarsi l'uno alle Sezioni tecniche catastali, e l'altro agli uffici distrettuali delle imposte.

[2]Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re:

[3]Il Ministro per le finanze:

[4]Mosconi

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Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1572~art61 · fonte su Normattiva