Art. 287
La spesa dell'assicurazione e interamente a carico del proprietario, dell'enfiteuta e dell'usufruttuario del terreno, salvo quanto e' stabilito nel comma seguente. Per i terreni concessi in affitto, mezzadria o colonia parziaria:
- a)se il terreno e' dato in affitto e l'affittuario non presti opera manuale abituale nella coltivazione del fondo, il canone di affitto e' aumentato di diritto della spesa dell'assicurazione;
- b)se il terreno e' dato in affitto e l'affittuario presti opera manuale abituale nella coltivazione del fondo, il canone di affitto e' aumentato di diritto di una quota corrispondente alla meta' della spesa dell'assicurazione;
- c)se il terreno e' dato a mezzadria o colonia parziaria, e' a carico del mezzadro o colono una quota della spesa di assicurazione proporzionale alla parte di reddito ad esso assegnato dal contratto di mezzadria o di colonia.
Testo vigente dal 13 ottobre 1965, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva