Art. 287

La spesa dell'assicurazione e interamente a carico del proprietario, dell'enfiteuta e dell'usufruttuario del terreno, salvo quanto e' stabilito nel comma seguente. Per i terreni concessi in affitto, mezzadria o colonia parziaria:

  • a)se il terreno e' dato in affitto e l'affittuario non presti opera manuale abituale nella coltivazione del fondo, il canone di affitto e' aumentato di diritto della spesa dell'assicurazione;
  • b)se il terreno e' dato in affitto e l'affittuario presti opera manuale abituale nella coltivazione del fondo, il canone di affitto e' aumentato di diritto di una quota corrispondente alla meta' della spesa dell'assicurazione;
  • c)se il terreno e' dato a mezzadria o colonia parziaria, e' a carico del mezzadro o colono una quota della spesa di assicurazione proporzionale alla parte di reddito ad esso assegnato dal contratto di mezzadria o di colonia.

Testo vigente dal 13 ottobre 1965, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art287 · fonte su Normattiva