Art. 289
La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo e' esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Testo vigente dal 13 ottobre 1965, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo e' esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
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Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 88 — Art. 26 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048
(Art. 26 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048). La vigilanza per l'applicazione del presente testo unico e' esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale a mezzo dell'Ispettorato del lavoro. Visto: Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale VIGORELLI…
Art. 201
La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto e' esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale a mezzo dell'Ispettorato del lavoro, salvo per quanto riguarda la navigazione marittima, la pesca marittima e il lavoro portuale…
Art. 13
Vigilanza Art. 9 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996. La vigilanza sulla Cassa nazionale per la previdenza marinara e' esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero della marina mercantile. I bilanci annuale…
Art. 77 — Vigilanza (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 30, comma 1, e 31, comma 4)
L'autorita' competente a ricevere il rapporto per le violazioni amministrative previste dal presente testo unico e ad emettere l'ordinanza di ingiunzione e' il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio. La vigilanza sul presente testo…
Art. 129
Le Casse di cui al n. 1) dell'art. 127 sono poste sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e si applicano ad esse le disposizioni dell'articolo 13 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale…
Art. 13 — Vigilanza
La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e' svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio, dall'Ispettorato nazionale del lavoro e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale…
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art289 · fonte su Normattiva