Art. 291
Le Casse marittime di cui all'art. 127 sono autorizzate ad assicurare contro gli infortuni e le malattie, su richiesta dell'armatore, gli equipaggi di navi battenti bandiera estera, in quanto composti, per almeno due terzi, da marittimi di cittadinanza italiana. L'assicurazione comprende le stesse prestazioni previste per i marittimi delle navi italiane; la sua validita' e in ogni momento subordinata al regolare versamento dei contributi da parte dell'armatore. La gestione e' tenuta in coassicurazione fra le tre Casse marittime per gli infortuni sui lavoro e le malattie con ripartizione degli oneri e dei contributi in proporzione all'ammontare complessivo dei contributi spettanti a ciascuna Cassa a carico dell'armamento nazionale di ogni categoria.
Testo vigente dal 13 ottobre 1965, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva