Art. 1089 c.nav.
Vilipendio della bandiera o di altro emblema dello Stato
Se i delitti previsti negli articoli 291, 292 del codice penale sono commessi da componenti dell'equipaggio di una nave o di aeromobile in territorio estero la pena e' aumentata:
- 1)fino a un terzo se il componente dell'equipaggio e' straniero;
- 2)da un terzo alla meta' se il componente dell'equipaggio e' cittadino italiano;
- 3)dalla meta' a due terzi se il fatto e' commesso dal comandante o da un ufficiale della nave ovvero dal comandante o da un graduato dell'aeromobile.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva