Art. 296
Le disposizioni del presente decreto, ove non sia prevista una diversa decorrenza, hanno effetto dal 1 luglio 1965.
Testo vigente dal 13 ottobre 1965, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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Le disposizioni del presente decreto, ove non sia prevista una diversa decorrenza, hanno effetto dal 1 luglio 1965.
Testo vigente dal 13 ottobre 1965, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
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Collegamenti
Art. 234
… rendite per inabilita' permanente e per morte sono riliquidate ogni anno, a partire dal 1 luglio 1983, in base alle variazioni dell'indice delle retribuzioni orarie contrattuali dei lavoratori dell'agricoltura, al netto degli assegni familiari, quali risultano…
Art. 270
diverse da quelle a mutualita' prevalente (articolo 1, comma 464, legge 30 dicembre 2004, n. 311) 1. A decorrere dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2004, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per le societa' cooperative e loro consorzi
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art296 · fonte su Normattiva