Art. 31

Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima, il cui arruolamento non e' disciplinato dalle norme di cui al primo comma del successivo articolo 32, valgono, per la determinazione della retribuzione, le stesse norme dell'art. 29. Nel caso in cui non sia obbligatoria ai sensi di legge la stipulazione di una convenzione scritta di arruolamento, la paga ed il vitto debbono essere indicati nel libro di paga. Se la convenzione verbale e' fatta in relazione ad un contratto collettivo di lavoro, sul libro di paga debbono essere annotate le paghe stabilite per la categoria alla quale appartiene il prestatore d'opera. Nel caso di arruolamento a viaggio la retribuzione giornaliera risulta dividendo la somma iscritta sul ruolo di equipaggio o convenuta come retribuzione del viaggio, compreso il valore del vitto, per il numero di giorni di durata normale media del viaggio. Quando il contratto di arruolamento sia di durata non inferiore ad un anno o quando il prestatore d'opera sia rimasto imbarcato per una durata non inferiore ad un anno con lo stesso grado, la retribuzione annua da assumere a base della determinazione della rendita di inabilita' o della rendita ai superstiti e' quella effettivamente corrisposta durante un anno: negli altri casi e' eguale a trecento volte la retribuzione giornaliera.

Testo vigente dal 13 ottobre 1965, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art31 · fonte su Normattiva