Art. 361 c.nav. — Determinazione delle indennita' previste dagli articoli precedenti
[1]((Quando a norma delle disposizioni di questo capo, una indennita' e' commisurata alla retribuzione stabilita nel contratto, si intendono comprese nella retribuzione la paga base, la panatica e le indennita' accessorie di carattere fisso e continuativo, a tale fine indicate dalle norme dei contratti collettivi di lavoro.
[2]Se la retribuzione e' convenuta a viaggio o a partecipazione al profitto o al nolo, l'indennita' e' determinata sulla base della somma fissata nel contratto, o della quota che sarebbe spettata all'arruolato in relazione alla durata del viaggio prevedibile alla data della stipulazione del contratto stesso.
[3]A partire dal 1° febbraio 1977 non possono computarsi ai fini del calcolo delle indennita' di cui agli articoli 351 e 352 gli ulteriori aumenti dell'indennita' di contingenza o di emolumenti aventi analoga natura scattati posteriormente al 31 gennaio 1977)).
Testo vigente dal 3 aprile 1977, tuttora in vigore · versione 26 su Normattiva