Art. 34

Le somme dovute per i crediti di cui all'articolo precedente sono esigibili con le norme in vigore per la riscossione delle imposte dirette, salvo quanto e' stabilito con i successivi articoli 36, 37 e 38. I ricorsi contro la formazione dei ruoli sono di competenza, in prima istanza, dell'Ispettorato del lavoro della circoscrizione dove si svolge il lavoro e in seconda istanza, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I ricorsi di prima istanza debbono essere prodotti entro sessanta giorni da quello in cui il datore di lavoro debitore ha ricevuto l'avviso di pagamento, e quelli di seconda istanza entro sessanta giorni da quello della notificazione al ricorrente della decisione dell'Ispettorato del lavoro. Tali ricorsi non sospendono l'esecuzione del ruolo; tuttavia l'Ispettorato del lavoro e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in sede di esame del ricorso possono sospendere la esecuzione, ogni qualvolta il ricorso, in base all'esame preliminare, appaia fondato a loro insindacabile giudizio. L'azione avanti l'autorita' giudiziaria non puo' proporsi se non dopo esauriti i ricorsi in via amministrativa. Riguardo all'azione giudiziaria si osservano le disposizioni dei commi quinto e sesto dell'art. 16.

Testo vigente dal 13 ottobre 1965, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art34 · fonte su Normattiva