Art. 55
Per ogni infortunio avvenuto, sia a bordo, sia a terra, per servizi della nave, e per il quale una persona dell'equipaggio sia deceduta od abbia sofferto lesioni tali da doversene prevedere la morte o una inabilita' superiore ai trenta giorni, si procede, dall'autorita' marittima o dall'autorita' consolare che ha ricevuto la denuncia dell'infortunio, ad un'inchiesta, alla quale deve partecipare un rappresentante della Cassa marittima competente nelle forme e con la procedura stabilite dagli articoli da 578 a 5554 del Codice della navigazione. Per le spese relative alla inchiesta si provvede in conformita' degli articoli 58 e 62 del presente decreto. Copia del processo verbale di inchiesta deve essere rimessa ((alla direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del Lavoro)) del luogo dove e' situato l'ufficio di porto di iscrizione della nave ed all'Istituto assicuratore. Su richiesta dell'Istituto assicuratore o dell'assicurato l'autorita' marittima o consolare dispone che si proceda all'inchiesta anche per i casi di infortunio per i quali non sia prevedibile un'inabilita' superiore ai trenta giorni. La spesa relativa all'inchiesta e' a carico dell'Istituto assicuratore.
Testo vigente dal 21 marzo 1998, tuttora in vigore · versione 61 su Normattiva