Art. 58

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I pretori o i vice pretori da essi delegati, i quali, per eseguire le inchieste previste dall'art. 56, debbono trasferirsi dalla loro residenza, hanno diritto a un'indennita' nella misura ed alle condizioni stabilite per le indennita' dovute ai magistrati in caso di missione o di trasferte giudiziarie. L'indennita' predetta non e' dovuta nei casi in cui la trasferta sia necessaria ai termini del Codice di procedura penale. E' parimenti corrisposta un'indennita', nella misura e nei casi determinati dalla vigente tariffa penale, ai testimoni, ai medici e agli altri periti chiamati dal pretore, che esegue l'inchiesta, nell'interesse di questa.

Testo vigente dal 13 ottobre 1965 al 21 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art58 · fonte su Normattiva