Art. 82
In caso di nuovo infortunio indennizzabile con una rendita di inabilita' permanente, nel quale si abbia concorso fra quest'ultima inabilita' e quella che ha dato luogo alla liquidazione di una rendita riscattata, si procede secondo il criterio stabilito dall'art. 50.
Testo vigente dal 13 ottobre 1965, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva