Art. 98
I compensi ai sanitari componenti il collegio arbitrale di cui agli articoli 87, 88 e 89 sono liquidati dal presidente del Tribunale nelle misure stabilite dalla tariffa nazionale per le prestazioni mediche di cui alla legge 21 febbraio 1963, n. 244. Il presidente del Tribunale decide circa l'onere del predetti compensi e delle eventuali spese da lui contestualmente liquidate.
Testo vigente dal 13 ottobre 1965, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva