Il carattere alternativo della sua formulazione non consente di decidere nel merito la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nei confronti dell'art. 19 della legge n. 74 del 1987, in quanto esenta dalle imposte di bollo e di registro e da ogni altra tassa tutti gli atti e i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio. La norma, infatti, viene contestata non solo 'nella parte in cui non estende le agevolazioni fiscali agli atti conseguenti al procedimento di separazione dei coniugi', ma anche 'nella parte in cui espressamente non prevede l'esenzione dall'imposta di registro, ipotecaria e catastale ed INVIM, dei trasferimenti di immobili tra le parti, in osservanza delle condizioni di separazione o di divorzio', senza che vi sia stata, da parte del giudice rimettente, una presa di posizione sul dubbio di fondo dallo stesso espresso, relativamente alla attuale esenzione da imposta dell'alienazione di immobili, in ottemperanza a statuizioni di divorzio. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, legge 6 marzo 1987, n. 74 - in relazione agli artt. 3, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635, 1 e 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, 1 e 2, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.). - Sulla inammissibilita', per ragioni del genere di quelle suesposte, di questioni di legittimita' costituzionale, v. O. nn. 45/1994, 114/1994, 206/1994, 227/1994, 325/1994, 427/1994. red.: A. M. M. rev.: S.P.