Art. 2

Sono soggetti a registrazione, a norma degli articoli seguenti:

  • a)gli atti indicati nella tariffa, se formati per iscritto nel territorio dello Stato;
  • b)i contratti verbali indicati nel comma 1 dell'art. 3;
  • c)le operazioni delle societa' ed enti esteri indicate nell'art. 4;
  • d)gli atti formati all'estero, compresi quelli dei consoli italiani, che comportano trasferimento della proprieta' ovvero costituzione o trasferimento di altri diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili o aziende esistenti nel territorio dello Stato e quelli che hanno per oggetto la locazione o l'affitto di tali beni.

Testo vigente dal 30 aprile 1986 al 1 gennaio 2027 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131~art2 · fonte su Normattiva