Art. 30

La ratifica, la convalida e la conferma sono soggette all'imposta nella misura fissa, salvo il disposto dell'art. 22. Quando per la ratifica, la convalida o la conferma e' pattuito un corrispettivo a carico dell'acquirente, l'imposta si applica con l'aliquota propria dell'atto ratificato, convalidato o confermato. Se il corrispettivo non e' pagato contestualmente e' dovuta, se maggiore, l'imposta stabilita per la relativa obbligazione. Quando per la ratifica, la convalida o la conferma e' pattuito un corrispettivo a carico dell'alienante e' dovuta l'imposta per l'assunzione della obbligazione o quella di quietanza a seconda che dall'atto la somma risulti promessa o pagata. Il criterio per la determinazione dell'imposta stabilito nel comma 3 si applica anche quando e' pattuito, a carico di una delle parti, un corrispettivo per la ratifica, convalida o conferma di atti non traslativi della proprieta'.

Testo vigente dal 30 aprile 1986 al 1 gennaio 2027 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131~art30 · fonte su Normattiva