Art. 69Acquisto di immobili

[1]Art. 72, c. 1, L.n. 219/1981; Art. 8, c. 3, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. L.n. 12/1988 1. Gli atti di primo acquisto, stipulati fino al 31 dicembre 1990, di aree da destinare alla costruzione di edifici, anche se distrutti o danneggiati, destinati ad essere ricostruiti o riparati, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l'acquirente risulti danneggiato, abbia la propria residenza nei comuni colpiti dal terremoto da data anteriore a quella degli eventi sismici indicati nell'articolo 1 e la conservi alla data dell'acquisto.

[2]Art. 72, c. 2, L.n. 219/1981 2. Salvo il caso di forza maggiore, l'acquirente decade dai benefici previsti dal comma precedente qualora gli edifici distrutti o danneggiati non vengano ricostruiti o riparati entro tre anni dall'acquisto e, nel caso di acquisto di terreni, ove entro lo stesso termine non venga ultimata la costruzione.

[3]Idem, c. 3 3. Nel caso di acquisto dei terreni di cui al primo comma, i benefici ivi previsti sono estesi al suolo ottiguo all'edificio limitatamente al doppio dell'area coperta dalla costruzione. Sulla parte di suolo eccedente sono dovute, a costruzione ultimata, le imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura ordinaria.

[4]Idem, c. 4 4. Nei comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, il beneficio si applica all'intera area necessaria per realizzare i volumi fabbricabili stabiliti dalle norme o prescrizioni urbanistiche per le zone residenziali.

[5]Idem, c.5 5. Per conseguire le agevolazioni tributarie previste dal presente articolo deve essere prodotta dichiarazione rilasciata in carta semplice delle competenti amministrazioni comunali, attestante il possesso da parte dell'acquirente dei registri di cui al precedente primo comma.

[6]Idem, c.6 6. Per la conferma delle agevolazioni stesse, l'interessato dovra' produrre, entro tre anni dalla data di registrazione dell'atto di primo acquisto, attestazione del comune da cui risulti che ha soddisfatto le condizioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4.

Testo vigente dal 12 aprile 1990, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-03-30;76~art69 · fonte su Normattiva