Art. 31

La cessione del contratto e' soggetta all'imposta con l'aliquota propria del contratto ceduto ((, con esclusione della cessione prevista dall'articolo 5 della parte I della tariffa.)) Per la cessione verso corrispettivo di un contratto a titolo gratuito l'imposta si applica con l'aliquota stabilita per il corrispondente contratto a titolo oneroso.

Testo vigente dal 1 gennaio 1998 al 1 gennaio 2027 · versione 18 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131~art31 · fonte su Normattiva