Art. 31
La cessione del contratto e' soggetta all'imposta con l'aliquota propria del contratto ceduto ((, con esclusione della cessione prevista dall'articolo 5 della parte I della tariffa.)) Per la cessione verso corrispettivo di un contratto a titolo gratuito l'imposta si applica con l'aliquota stabilita per il corrispondente contratto a titolo oneroso.
Testo vigente dal 1 gennaio 1998 al 1 gennaio 2027 · versione 18 su Normattiva