Art. 35
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Se il corrispettivo deve essere determinato posteriormente alla stipulazione di un contratto, l'imposta e' applicata in base al valore dichiarato dalla parte che richiede la registrazione, salvo conguaglio o rimborso dopo la determinazione definitiva del corrispettivo, da denunciare a norma dell'art. 19. Gli aggiornamenti o gli adeguamenti del canone a norma della legge 27 luglio 1978, n. 392, non hanno effetto ai fini della determinazione definitiva del corrispettivo dell'annualita' del contratto nel corso della quale si verificano. Se nel contratto e' prevista la possibilita' che il corrispettivo vari tra un minimo e un massimo, il valore da dichiarare a norma del comma 1 non puo' essere inferiore al minimo.
Testo vigente dal 30 aprile 1986 al 1 gennaio 1998 · versione 0 su Normattiva