Art. 46Rendite e pensioni

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Per la costituzione di rendite la base imponibile e' costituita dalla somma pagata o dal valore dei beni ceduti dal beneficiario ovvero, se maggiore, dal valore della rendita; per la costituzione di pensioni la base imponibile e' costituita dal valore della pensione. Il valore della rendita o pensione e' costituito:

  • a)dal ventuplo dell'annualita' se si tratta di rendita perpetua o a tempo indeterminato;
  • b)dal valore attuale dell'annualita', calcolato al saggio legale di interesse, ma in nessun caso superiore al ventuplo dell'annualita', se si tratta di rendita o pensione a tempo determinato;
  • c)dall'ammontare che si ottiene moltiplicando l'annualita' per il coefficiente indicato nel prospetto allegato al presente testo unico, applicabile in relazione all'eta' della persona alla cui morte deve cessare, se si tratta di rendita o pensione vitalizia. Il valore della rendita o pensione costituita congiuntamente a favore di piu' persone, che debba cessare con la morte di una qualsiasi di esse, e' determinato a norma della lettera c) del comma 2 tenendo conto dell'eta' del meno giovane dei beneficiari. Se la rendita o pensione e' costituita congiuntamente a favore di piu' persone con diritto di accrescimento tra loro, il valore e' determinato tenendo conto dell'eta' del piu' giovane dei beneficiari. La rendita o pensione a tempo determinato, con clausola di cessazione per effetto della morte del beneficiario prima della scadenza, e' valutata nei modi previsti dalla lettera b) del comma 2, ma il suo valore non puo' superare quello determinato nei modi previsti dalla successiva lettera c) con riferimento alla durata massima della rendita o pensione. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano con riferimento alla persona alla cui morte deve cessare la corresponsione della rendita o della pensione se tale persona e' diversa dal beneficiario.

Testo vigente dal 30 aprile 1986 al 1 gennaio 1991 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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Come è cambiato

22 versioni dal 1986

1986oggi
  1. 1 gennaio 2027oggiper 1 giornoin vigore
  2. 4 giugno 20261 gennaio 2027per 7 mesi
  3. 15 gennaio 20264 giugno 2026per 5 mesi
  4. 20 dicembre 202515 gennaio 2026per 26 giorni
  5. 15 gennaio 202520 dicembre 2025per 11 mesi
  6. 3 ottobre 202415 gennaio 2025per 3 mesi
  7. 13 gennaio 20243 ottobre 2024per 9 mesi
  8. 14 gennaio 202313 gennaio 2024per 12 mesi
  9. 14 gennaio 202214 gennaio 2023per un anno
  10. 14 gennaio 202114 gennaio 2022per un anno
  11. 14 gennaio 202014 gennaio 2021per un anno
  12. 12 gennaio 201914 gennaio 2020per un anno
  13. 12 gennaio 201812 gennaio 2019per un anno
  14. 15 gennaio 201712 gennaio 2018per 12 mesi
  15. 12 gennaio 201415 gennaio 2017per 3 anni
  16. 14 gennaio 201212 gennaio 2014per un anno
  17. 15 gennaio 201114 gennaio 2012per 12 mesi
  18. 15 gennaio 201015 gennaio 2011per un anno
  19. 26 gennaio 200815 gennaio 2010per un anno
  20. 1 gennaio 199726 gennaio 2008per 11 anni
  21. 1 gennaio 19911 gennaio 1997per 6 anni
  22. 30 aprile 19861 gennaio 1991per 5 annitesto originario

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131~art46 · fonte su Normattiva