Art. 46
Per la costituzione di rendite la base imponibile e' costituita dalla somma pagata o dal valore dei beni ceduti dal beneficiario ovvero, se maggiore, dal valore della rendita; per la costituzione di pensioni la base imponibile e' costituita dal valore della pensione. Il valore della rendita o pensione e' costituito:
- a)da quaranta volte dell'annualita' se si tratta di rendita perpetua o a tempo indeterminato; 49 51 55a 58a 62 69 71 73 75 79 82 87 91 9396102
- b)dal valore attuale dell'annualita', calcolato al saggio legale di interesse, se si tratta di rendita o pensione a tempo determinato; 49 51 55a 58a 62 69 71 7375 79 82 87 91 93
- c)dall'ammontare che si ottiene moltiplicando l'annualita' per il coefficiente indicato nel prospetto allegato al presente testo unico, applicabile in relazione all'eta' della persona alla cui morte deve cessare, se si tratta di rendita o pensione vitalizia. Il valore della rendita o pensione costituita congiuntamente a favore di piu' persone, che debba cessare con la morte di una qualsiasi di esse, e' determinato a norma della lettera c) del comma 2 tenendo conto dell'eta' del meno giovane dei beneficiari. Se la rendita o pensione e' costituita congiuntamente a favore di piu' persone con diritto di accrescimento tra loro, il valore e' determinato tenendo conto dell'eta' del piu' giovane dei beneficiari. La rendita o pensione a tempo determinato, con clausola di cessazione per effetto della morte del beneficiario prima della scadenza, e' valutata nei modi previsti dalla lettera b) del comma 2, ma il suo valore non puo' superare quello determinato nei modi previsti dalla successiva lettera c) con riferimento alla durata massima della rendita o pensione. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano con riferimento alla persona alla cui morte deve cessare la corresponsione della rendita o della pensione se tale persona e' diversa dal beneficiario. Il prospetto dei coefficienti allegato al presente testo unico e il valore del multiplo dell'annualita' indicato al comma 2, lettera a), sono variati in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui detta modifica e' intervenuta. Le variazioni di cui al primo periodo si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' pubblicato il decreto di variazione. 93 Ai fini della determinazione dei valori di cui ai commi 2 e 5-bis, non puo' essere assunto un saggio legale d'interesse inferiore al 2,5 per cento. 93 103
Gli interventi su questo articolo(17)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto 7 gennaio 2008
49Il Decreto 7 gennaio 2008 (in G.U. 11/01/2008, n. 9) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e' fissato in 33,33 volte l'annualita'". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2008".
Decreto 23 dicembre 2009
51Il Decreto 23 dicembre 2009, (in G.U. 31/12/2009, n. 303), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e' fissato in 100 volte l'annualita'". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2010".
Testo vigente dal 4 giugno 2026 al 1 gennaio 2027 · versione 98 su Normattiva