Art. 49
Per i crediti la base imponibile e' costituita dal loro importo, senza tener conto degli interessi non ancora maturati. Per i crediti infruttiferi che scadono almeno dopo un anno dalla data dell'atto con il quale sono stati costituiti o ceduti, la base imponibile e' costituita dal loro valore attuale calcolato al saggio legale di interesse.
Testo vigente dal 30 aprile 1986 al 1 gennaio 2027 · versione 0 su Normattiva