Art. 2 (Tabella Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione)
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1. Atti, diversi da quelli espressamente contemplati nella parte prima della tariffa, dell'autorita' giudiziaria in sede civile e penale, della Corte costituzionale, del consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei Tribunali amministrativi regionali, delle Commissioni tributarie e degli organi di giurisdizione speciale e dei relativi procedimenti; atti del contenzioso in materia elettorale e dei procedimenti disciplinari; procure alle liti.
Testo vigente dal 30 aprile 1986 al 3 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva