Art. 5 (Tariffa Parte I Atti soggetti a registrazione in termine fisso)
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[1]1. Locazioni e affitti di beni immobili:
- a)quando hanno per oggetto fondi rustici 0.50% b) in ogni altro caso 2% 2. Concessioni su beni demaniali, cessioni e surrogazioni relative 2% 3. Concessioni di diritti d'acqua a tempo determinato, cessioni e surrogazioni relative 0,50% 4. Contratti di comodato di beni immobili L. 50.000
[2]4 NOTE:
- I)Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta, se corrisposta per l'intera durata del contratto, si riduce di una percentuale pari alla meta' del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualita'; la cessione senza corrispettivo degli stessi contratti e' assoggettata all'imposta nella misura fissa di ((euro 67,00)).
- II)In ogni caso l'ammontare dell'imposta, per le locazioni e gli affitti di beni immobili, non puo' essere inferiore alla misura fissa di ((euro 67,00)).
- II-bis)Per i contratti di affitto di fondi rustici di cui all'articolo 17, comma 3-bis, l'aliquota si applica sulla somma dei corrispettivi pattuiti per i singoli contratti. In ogni caso l'ammontare dell'imposta dovuta per la denuncia non puY essere inferiore alla misura fissa di ((euro 67,00)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 30 settembre 1989 n. 332, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1989 n. 304 ha disposto (con l'art. 6 comma 1) che "l'imposta fissa di registro di lire cinquantamila, prevista dalla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' raddoppiata".
Testo vigente dal 31 gennaio 2005 al 12 agosto 2006 · versione 41 su Normattiva