Art. 12
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(Art. 11 D.P.R. n. 637/1972 - Art. 1 D.P.R. n. 952/1977 Art. 4 legge n. 512/1982) Beni non compresi nell'attivo ereditario 1. Non concorrono a formare l'attivo ereditario:
- a)i beni e i diritti iscritti a nome del defunto nei pubblici registri, quando e' provato, mediante provvedimento giurisdizionale, atto pubblico, scrittura privata autenticata o altra scrittura avente data certa, che egli ne aveva perduto la titolarita', salvo il disposto dell'art. 10;
- b)le azioni e i titoli nominativi intestati al defunto, alienati anteriormente all'apertura della successione con atto autentico o girata autenticata, salvo il disposto dell'art. 10;
- c)le indennita' di cui agli articoli 1751, ultimo comma, e 2122 del codice civile e le indennita' spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto;
- d)i crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della successione, fino a quando la loro sussistenza non sia riconosciuta con provvedimento giurisdizionale o con transazione;
- e)i crediti verso la Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, compresi quelli per rimborso di imposte o di contributi, fino a quando non siano riconosciuti con provvedimento dell'amministrazione debitrice;
- f)i crediti ceduti allo Stato entro la data di presentazione della dichiarazione della successione;
- g)i beni culturali di cui all'art. 13, alle condizioni ivi stabilite;
- h)i titoli del debito pubblico, fra i quali si intendono compresi i buoni ordinari del tesoro e i certificati di credito del tesoro;
- i)gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati, nonche' ogni altro bene o diritto, dichiarati esenti dall'imposta da norme di legge;
- l)i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.
Testo vigente dal 27 novembre 1990 al 10 dicembre 2000 · versione 0 su Normattiva