Art. 40
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(Art. 44 D.P.R. n. 637/1972) Riscossione in pendenza di giudizio 1. Il ricorso del contribuente non sospende la riscossione dell'imposta principale. La somma che risulta pagata in piu' in base alla decisione della controversia deve essere rimborsata d'ufficio al contribuente entro novanta giorni da quello in cui la decisione e' divenuta definitiva. 2. L'imposta complementare, se il contribuente propone ricorso, deve essere pagata per un terzo entro il termine di cui all'art. 37, per due terzi dopo la decisione della commissione tributaria di primo grado e per il resto dopo la decisione della commissione tributaria di secondo grado, in ogni caso al netto delle somme gia' pagate; l'intendente di finanza, se ricorrono gravi motivi, puo' sospendere la riscossione fino alla decisione della commissione tributaria di primo grado. 3. Le somme dovute per effetto delle decisioni di cui al comma 2 devono essere pagate, in base ad apposito avviso, a norma dell'art. 37; se l'imposta liquidata per effetto della decisione della commissione tributaria e' inferiore a quella gia' pagata, la differenza deve essere rimborsata d'ufficio al contribuente entro novanta giorni dalla notificazione della decisione. 4. L'imposta suppletiva deve essere pagata, in base ad apposito avviso, per intero dopo la decisione della Commissione tributaria centrale o della Corte d'appello o dell'ultima decisione non impugnata.
Testo vigente dal 27 novembre 1990 al 25 marzo 1993 · versione 0 su Normattiva