Art. 49
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Notificazioni 1. Gli avvisi previsti nel presente testo unico sono notificati, nei modi stabiliti in materia di imposte sui redditi, dagli ufficiali giudiziari, da messi speciali autorizzati a norma di legge dagli uffici del registro o da messi comunali o di conciliazione.
Testo vigente dal 27 novembre 1990 al 3 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva