Art. 5
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(Art. 5 e art. 6, terzo comma, D.P.R. n. 637/1972) Soggetti passivi 1. L'imposta e' dovuta dagli eredi e dai legatari per le successioni, dai donatari per le donazioni e dai beneficiari per le altre liberalita' tra vivi. 2. Ai fini dell'imposta sono considerati parenti in linea retta anche i genitori e i figli naturali, i rispettivi ascendenti e discendenti in linea retta, gli adottanti e gli adottati, gli affilianti e gli affiliati. La parentela naturale, se il figlio non e' stato legittimato o riconosciuto o non e' riconoscibile, deve risultare da sentenza civile o penale, anche indirettamente, ovvero da dichiarazione scritta del genitore verificata, se il valore imponibile dei beni o diritti trasferiti al parente naturale e' superiore a lire quarantamilioni, secondo le disposizioni degli articoli 2 e 3 della legge 19 gennaio 1942, n. 23.
Testo vigente dal 27 novembre 1990 al 3 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva