Art. 16T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 16

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Non possono contemporaneamente far parte dello stesso Consiglio comunale gli ascendenti e i discendenti, gli affini in primo grado, l'adottante e l'adottato l'affiliante e l'affiliato.

Testo vigente dal 23 giugno 1960 al 28 aprile 1981 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570~art16 · fonte su Normattiva