Art. 21 — T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 21, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, artt. 9 e 10
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Fra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedenti le elezioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del Comune, la Commissione elettorale comunale procede alla nomina degli scrutatori tra gli elettori di ambo i sessi del Comune che siano idonei alle funzioni di scrutatore, purche' abbiano conseguito almeno la promozione alla quarta classe elementare. Qualora la nomina non sia fatta ad unanimita', ciascun membro della Commissione vota per due nomi e si proclamano eletti coloro che abbiano ottenuto un maggior numero di voti. A parita' di voti e' proclamato eletto l'anziano di eta'. Se il Comune sia retto da un Commissario, questi procede alla nomina degli scrutatori con l'assistenza del segretario comunale. Ai nominati il Sindaco o il Commissario notifica nel piu' breve termine, e al piu' tardi non oltre il sesto giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina, per mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale.
Testo vigente dal 23 giugno 1960 al 30 luglio 1989 · versione 0 su Normattiva