Art. 45
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Gli elettori ricoverati nei luoghi di cura non possono votare se non previa esibizione, oltre che del certificato elettorale, anche della attestazione di cui alla lettera b) dell'ultimo comma dell'art. 42, che, a cura del presidente del seggio, e' ritirata ed allegata al talloncino di controllo del certificato elettorale.
Testo vigente dal 23 giugno 1960 al 8 novembre 2000 · versione 0 su Normattiva