Art. 67
T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 58, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art 37
Il presidente dell'Ufficio della prima sezione, quando il Comune ha piu' sezioni, nel giorno di martedi' successivo alla votazione, se possibile, o al piu' tardi alle ore otto del mercoledi', riunisce i presidenti delle altre sezioni o chi ne fa le veci e, un unione ad essi, riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni senza poterne modificare il risultato, pronunzia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate e fa la proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del Consiglio comunale ai termini dell'art. 75. Il segretario della prima sezione e' segretario dell'adunanza dei presidenti e redige il relativo verbale. Per la validita' delle anzidette operazioni basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno qualita' per intervenirvi.
Testo vigente dal 23 giugno 1960, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva