Art. 83/10
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((La sezione per il contenzioso elettorale ha sede presso la Prefettura, che provvede a fornire i locali, il personale esecutivo ed ausiliario, ed i servizi occorrenti. Nella Regione Trentino-Alto Adige ha sede presso gli Uffici del Commissariato del Governo. Al presidente ed al componente funzionario fuori ruolo dell'Amministrazione civile dell'interno, e' corrisposto, a carico del Ministero medesimo il trattamento economico rispettivamente di consigliere di Stato e di primo referendario del Consiglio di Stato, ove sia piu' favorevole. Ai componenti elettivi, e' corrisposta, sempre a carico del Ministero dell'interno una medaglia di presenza di lire cinquemila per ogni seduta, oltre il trattamento di missione, se dovuto, nella misura stabilita per i primi referendari del Consiglio di Stato)). 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Successivamente la Corte costituzionale
3Successivamente la Corte costituzionale con sentenza 9 - 27 maggio 1968, n. 49 (in G.U. 1a s.s. 1/6/1968, n. 139), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 (che ha modificato l'art. 83 ed ha introdotto gli artt. 83/2, 83/3, 83/4, 83/5, 83/6, 83/7, 83/8, 83/9, 83/10, 83/11, 83/12 al presente Testo Unico).
Testo vigente dal 15 gennaio 1967 al 16 settembre 2010 · versione 3 su Normattiva