Art. 83/2
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((Il prefetto della Provincia in cui e' istituita la sezione per il contenzioso elettorale, con decreto, convoca in prima e seconda riunione, da tenersi in due domeniche successive, i consiglieri provinciali per la designazione dei componenti effettivi e dei componenti supplenti; e da' immediata comunicazione del suo provvedimento, almeno venti giorni prima della data stabilita per la prima riunione, ai presidenti delle Amministrazioni provinciali della Regione, perche' curino di darne avviso a tutti i consiglieri provinciali in carica, con l'indicazione delle date e del luogo delle riunioni. Per quelle Province nelle quali il Consiglio provinciale sia stato sciolto, la comunicazione e' fatta ai presidente della Commissione straordinaria che provvede agli avvisi nei confronti dei consiglieri in carica all'atto dello scioglimento. I presidenti delle Amministrazioni provinciali ed i commissari, entro otto giorni dalla comunicazione, trasmettono un elenco di tutti i consiglieri provinciali in carica alla data del decreto di convocazione, ovvero alla data dello scioglimento, al prefetto. Questi, con proprio decreto, procede alla formazione della Vista elettorale in triplice esemplare, con l'indicazione dei nominativi di ciascun consigliere in ordine alfabetico, e della Provincia di rispettiva appartenenza; e trasmette due esemplari alla segreteria del Consiglio provinciale, per le operazioni di votazione)). 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Successivamente la Corte costituzionale
3Successivamente la Corte costituzionale con sentenza 9 - 27 maggio 1968, n. 49 (in G.U. 1a s.s. 1/6/1968, n. 139), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 (che ha modificato l'art. 83 ed ha introdotto gli artt. 83/2, 83/3, 83/4, 83/5, 83/6, 83/7, 83/8, 83/9, 83/10, 83/11, 83/12 al presente Testo Unico).
Testo vigente dal 15 gennaio 1967 al 16 settembre 2010 · versione 3 su Normattiva