Art. 83/5
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((La votazione, in prima convocazione non e' valida se non vi ha partecipato la maggioranza degli iscritti; nella seconda riunione, la votazione e' valida qualunque sia il numero dei votanti. Compiute le operazioni di voto, il presidente dichiara chiusa la votazione, ed accerta il numero dei votanti. Se alla votazione in prima convocazione non ha preso parte la maggioranza dei consiglieri iscritti nella lista, il presidente ne dichiara l'invalidita' e provvede immediatamente alla distruzione delle schede senza aprirle. Se invece e' accertata la validita' della votazione, procede allo scrutinio e comunica i risultati da trascrivere nel verbale redatto in duplice esemplare. Sono proclamati designati i tre candidati effettivi ed i tre candidati supplenti che hanno riportato il maggior numero di voti validi nelle rispettive qualifiche. A parita' di voti, viene designato il piu' anziano di eta'. Un esemplare del verbale e' immediatamente trasmesso alla prefettura per l'inoltro alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; l'altro rimane depositato presso la segreteria dell'Amministrazione provinciale)). (83))
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Successivamente la Corte costituzionale
3Successivamente la Corte costituzionale con sentenza 9 - 27 maggio 1968, n. 49 (in G.U. 1a s.s. 1/6/1968, n. 139), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 (che ha modificato l'art. 83 ed ha introdotto gli artt. 83/2, 83/3, 83/4, 83/5, 83/6, 83/7, 83/8, 83/9, 83/10, 83/11, 83/12 al presente Testo Unico).
Testo vigente dal 15 gennaio 1967 al 16 settembre 2010 · versione 3 su Normattiva