Art. 83/7
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((La sezione per il contenzioso elettorale e' costituita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio del Ministri; tale decreto contiene la nomina anche dei membri supplenti. I funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno, nominati presidenti o componenti del Collegio, durano in carica cinque anni; e per tale periodo sono collocati fuori ruolo a norma delle disposizioni vigenti Ali materia, e vengono poati a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Essi non possono essere sostituiti, se non con il loro consenso, salvo nei casi di:
- a)morte;
- b)dimissioni;
- c)collocamento a riposo per limiti di eta';
- d)collocamento in aspettativa per infermita', per un periodo non inferiore a due mesi;
- e)abituale negligenza nell'adempimento dei doveri del proprio ufficio o grave violazione dei medesimi. La sostituzione e' disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; nei casi di cui alla lettera e) deve essere sentito il parere del Consiglio di Stato. I componenti designati dal Consiglio regionale, ovvero dai Consigli provinciali, sono nominati pure per un periodo di cinque anni; e non possono essere sostituiti, se non con il loro consenso, salvo nei casi di:
- a)morte;
- b)dimissioni;
- c)perdita dei requisiti richiesti per la nomina a giudice popolare;
- d)assunzione di una delle cariche o di uno dei servizi che costituiscono motivo di incompatibilita';
- e)infermita' che impedisca l'esercizio delle funzioni per un periodo superiore a due mesi;
- f)abituale negligenza nell'adempimento dei doveri specie in relazione alla partecipazione alle sedute o grave violazione dei doveri medesimi. Si applicano per la sostituzione, le norme di cui al precedente comma secondo, previa nuova designazione da parte del Consiglio regionale o dei Consigli provinciali)). 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Successivamente la Corte costituzionale
3Successivamente la Corte costituzionale con sentenza 9 - 27 maggio 1968, n. 49 (in G.U. 1a s.s. 1/6/1968, n. 139), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 (che ha modificato l'art. 83 ed ha introdotto gli artt. 83/2, 83/3, 83/4, 83/5, 83/6, 83/7, 83/8, 83/9, 83/10, 83/11, 83/12 al presente Testo Unico).
Testo vigente dal 15 gennaio 1967 al 16 settembre 2010 · versione 3 su Normattiva