Art. 83/8
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((Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono inoltre nominati i presidenti supplenti e i componenti supplenti, in numero complessivo di dieci, tra i funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno, di qualifica rispettivamente non inferiore a vice prefetto e a vice prefetto ispettore, collocati fuori ruolo per un periodo di cinque anni e posti a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la sostituzione dei presidenti e dei componenti che appartengono alla stessa Amministrazione e si trovino temporaneamente impediti. L'assegnazione temporanea alle varie sezioni e' disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri)). 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Successivamente la Corte costituzionale
3Successivamente la Corte costituzionale con sentenza 9 - 27 maggio 1968, n. 49 (in G.U. 1a s.s. 1/6/1968, n. 139), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 (che ha modificato l'art. 83 ed ha introdotto gli artt. 83/2, 83/3, 83/4, 83/5, 83/6, 83/7, 83/8, 83/9, 83/10, 83/11, 83/12 al presente Testo Unico).
Testo vigente dal 15 gennaio 1967 al 16 settembre 2010 · versione 3 su Normattiva