Art. 83/9
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((La Sezione per Il contenzioso elettorale giudica con l'intervento dei cinque suoi componenti. I membri supplenti nominati su designazione del Consiglio regionale o dei Consigli provinciali, prendono parte alle adunanze della sezione soltanto se mancano I componenti effettivi, ed in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti)). 2 3
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 dicembre 1966, n. 1147
2La L. 23 dicembre 1966, n. 1147 ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che "I termini per la presentazione dei ricorsi di cui agli articoli 82, 83/11 e 9-bis del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, come modificati dalla presente legge, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge per le questioni in materia di eleggibilita', decadenza, ed operazioni elettorali, sorte successivamente al 31 dicembre 1965, o per le quali, alla predetta data, non era stato presentato ricorso e non era scaduto il termine per la impugnativa davanti al Consiglio comunale o al Consiglio provinciale".
Successivamente la Corte costituzionale
3Successivamente la Corte costituzionale con sentenza 9 - 27 maggio 1968, n. 49 (in G.U. 1a s.s. 1/6/1968, n. 139), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 (che ha modificato l'art. 83 ed ha introdotto gli artt. 83/2, 83/3, 83/4, 83/5, 83/6, 83/7, 83/8, 83/9, 83/10, 83/11, 83/12 al presente Testo Unico).
Testo vigente dal 15 gennaio 1967 al 16 settembre 2010 · versione 3 su Normattiva