Art. 91 — T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 84
Chiunque s'introduce armato nella sala delle elezioni o in quella dell'Ufficio centrale, ancorche' sia elettore o membro dell'Ufficio, e' tratto immediatamente in arresto ed e' punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma e' confiscata. Si procede con giudizio direttissimo.
Testo vigente dal 23 giugno 1960, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva