Art. 84D. L. 10 marzo 1946, n. 74, artt. 35, 59

L'elettore che contravviene alla disposizione contenuta nel 2° comma dell'art. 32 od a quella di cui al 4° comma dell'art. 56, e' tratto in arresto ed e' punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma e' confiscata.

Testo vigente dal 6 febbraio 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26~art84 · fonte su Normattiva