Art. 94 — T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 87
Chi, nel corso delle operazioni elettorali e prima della chiusura definitiva del verbale, enuncia fraudolentemente come designati contrassegni di liste o nomi diversi da quelli che sono indicati nella scheda, o, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non puo' farlo, lo esprime per una lista o per candidati diversi da quelli indicatigli, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire 5000 a lire 20.000.
Testo vigente dal 23 giugno 1960, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva