Art. 87
D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 78, comma 2°
Chi, nel corso delle operazioni elettorali e prima della chiusura definitiva del verbale, enuncia fraudolentemente come designati contrassegni di liste o nomi diversi da quelli che sono indicati nella scheda, o incaricato di esprimere il voto per un elettore che non puo' farlo, lo esprime per una lista o per candidati diversi da quelli indicatigli, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da L. 5000 a L. 20.000.
Testo vigente dal 6 aprile 1951, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva