Art. 99 — T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 92, e Legge 23 marzo 1956, 136, art. 45
L'elettore che non riconsegna la scheda o la matita punito con l'ammenda da lire 1000 a lire 3000 Con uguale ammenda viene punito il presidente che non distacca l'appendice della scheda.
Testo vigente dal 23 giugno 1960, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva