Art. 85D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 44

L'elettore che non riconsegna la scheda o la matita e' punito con l'ammenda da lire 1000 a lire 3000. Con uguale ammenda viene punito il presidente che non distacca l'appendice dalla scheda.

Testo vigente dal 6 febbraio 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26~art85 · fonte su Normattiva